Divieti spiaggia ed arenile San Pietro Vernotico

Tipologia
Notizia
Data
09/08/2021

Si comunica ai cittadini che, con ordinanza sindacale n.37 del 9.08.2021 rettificata con ordinanza sindacale n.38 del 10.08.2021, è stato disposto sulle spiagge ed arenili di pertinenza del Comune di San Pietro Vernotico l'assoluto divieto a chiunque di:

  • detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all’accensione dei fuochi;
  • campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull’arenile residui sia organici che non, in special modo bottiglie di vetro e materiale plastico, pernottare, ed ivi stazionare dopo il tramonto;
  • creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo della spiaggia pubblica da parte dei soggetti diversamente abili. A tal fine è fatto divieto permanente e/o posizionarsi nello spazio sottostante la passerella /scivolo in legno che dal lungomare consente la discesa in spiaggia. Inoltre, nella stessa zona è fatto divieto praticare qualsiasi gioco, sia esso individuale o di gruppo. Lo spazio predetto deve quindi lasciarsi libero e sgombero da persone e cose mobili ed oggetti (borse, scarpe, ombrelloni, etc.) ad eccezione naturalmente delle strutture amovibili posizionate dall’Ente locale, la cui fruizione da parte dei soggetti diversamente abili deve essere totale ed incondizionata. E’ fatto divieto altresì di spostare la passerella in legno creando impedimento all’utilizzo della struttura amovibile ivi collocata da parte dei diversamente abili, se non per le operazioni di pulizia del litorale;
  • fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all’ambito pubblico;
  • utilizzare attrezzature balneari sulla spiaggia dopo il tramonto;
  • organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;

Si rammenta che le violazioni delle disposizioni e prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da €.25,00 a €.500,00.

Tale ordinanza sarà in vigore sino al 15.9.2021, fermo restando quanto disposto dalla Ordinanza Balneare 2021 Regione Puglia.

Per maggiori chiarimenti si rimanda alla lettura degli allegati.

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