BANDO ANNO 2022 - COMPETENZA 2021 - PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL CANONE DI LOCAZIONE

Tipologia
Notizia
Data
03/02/2023

Si informano i cittadini che sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n. 431 relativi all’anno 2021.

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • reddito annuo di riferimento del nucleo familiare, conseguito nell’anno 2021, rientrante entro i valori di
    seguito indicati:
    • per i soggetti rientranti in fascia a), di cui al D.M. del 07/06/1999 art.1, comma 1, reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore all’importo di € 13.405,08 (Circolare INPS n. 197/2021), rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
    • per i soggetti rientranti in fascia b), di cui al D.M. del 07/06/1999 art.1, comma 1, reddito annuo convenzionale (calcolato secondo le modalità di cui all’art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni) del nucleo familiare non superiore all’importo € 15.250,00, rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.
  • Cittadinanza italiana, oppure Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell’Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007, oppure Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità dal 2021 ad oggi;
  • Residenza nel Comune di San Pietro Vernotico nell’immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;
  • Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell’anno 2021, regolarmente registrato , per un immobile che non rientri nelle categorie c catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo famigliare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo famigliare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell’importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona)
  • L’abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell’art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l’autoclave- manca l’ascensore se l’appartamento è dal terzo piano in su;
  • Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello- sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;
  • Nessun componente del Nucleo famigliare relativamente all’anno 2021 abbia titolarità dell’assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);
  • Nessun componente del Nucleo famigliare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo famigliare medesimo così come definito all’art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla “nuda proprietà”.
  • Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2021, la detrazione dei redditi d’imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.

Per maggiori informazioni si rimanda alla lettura degli allegati.

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