DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA` PER GLI INCENDI BOSCHIVI E OBBLIGO DI PULIZIA DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE

Tipologia
Notizia
Data
06/05/2021

Con ordinanza sindacale n.18 del 3.05.2021 si è stabilito che:

  1. Ai proprietari ed ai conduttori a qualsiasi titolo dei terreni e delle aree libere, siano esse destinate a coltura od incolte, inedificate, appartenenti o meno a fondi rustici, ovvero pertinenze di fabbricati rurali e/o urbani, di provvedere a proprie cure e spese alla loro pulizia e manutenzione, nonchè di mantenerle nel tempo sempre pulite e in perfetto ordine, libere da sterpaglie, cespugli, rovi ecc., attraverso tagli periodici della vegetazione: tanto al fine di evitare rischi igienico – sanitari e di propagazione incendi.
    Gli interventi di cui sopra dovranno essere realizzati con la massima tempestività e comunque entro il 5 GIUGNO 2021.
    Tali interventi dovranno essere effettuati periodicamente in modo da garantire durante tutto l'arco dell'anno la salute pubblica e rendere decoroso l'aspetto del territorio.
  2. A tutti i cittadini durante il periodo di grave pericolosità di incendio DAL 15 GIUGNO 2021 AL 15 SETTEMBRE 2021 in tutte le aree a rischio di incendio boschivo del Comune e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
    1. accendere fuochi di ogni genere;
    2. far brillare mine o usare esplosivi;
    3. usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
    4. usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
    5. tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
    6. fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
    7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
    8. transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate;
    9. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
    10. abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
  3. I proprietari, gli affittuari ed i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una “precesa” o “fascia protettiva” sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 giugno 2021.
  4. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 5 GIUGNO 2021, fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.
  5. E’ fatto obbligo ai proprietari e conduttori, siano essi Enti pubblici o soggetti privati, titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 5 GIUGNO 2021, di eseguire il ripristino, la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole o di altro tipo, devono a loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e /o arbusti per tutta l’estensione perimetrale del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.
  6. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, sono tenuti entro il 5 GIUGNO 2021 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolari che dovessero insorgere anche ai margini dei sopra citati insediamenti. Dovranno inoltre predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

Si invita la cittadinanza, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine i numeri telefonici seguenti:

  • 1515 GRUPPO CARABINIERI FORESTALE DELLO STATO
  • 115 VIGILI DEL FUOCO
  • 0831/671014 COMANDO DI POLIZIA LOCALE.
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