Autentica delle firme dei sottoscrittori

Tipologia
Notizia
Data
05/02/2010
[font size="1" face="Arial">[font size="1" face="Arial">L'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste e candidature può essere eseguita dai soggetti elencati nell'art. 14 della Legge 21.03.1990, n. 53 e successive modifiche ossia: Notai, Giudici di pace, Cancellieri e collaboratori delle Cancellerie del Tribunale, delle Preture e delle Corti d'Appello, Segretari della Procura della Repubblica, Presidenti delle Province, Sindaci, Assessori Comunali e Provinciali, Presidenti dei Consigli Comunali e Provinciali, Presidenti e Vice Presidenti dei Consigli Circoscrizionali, Consiglieri Provinciali e Comunali che comunicano la propria disponibilità, rispettivamente, al Presidente della Provincia e al Sindaco, Segretari Comunali e Provinciali, funzionari appositamente incaricati dal Sindaco. [p] [/p] [p] [/p] [p]Leggi Allegato[/p] [/font][/font]
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